DIRITTO ALLO SMARTWORKING SOLAMENTE PER LE PATOLOGIE DEL "DECRETO SALUTE" - Art. 1, comma 300, Legge di Bilancio 2023)
L’art. 1, comma 306, della Legge di Bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022) prevede che la proroga fino al 31 marzo 2023 del diritto a lavorare in smartworking riguardi unicamente quei lavoratori affetti dalle patologie indicate nel D.M. Salute del 4 febbraio 2022.
Mentre la precedente proroga, scaduta il 31 dicembre 2022, aveva continuato a fare riferimento alla categoria dei lavoratori “fragili” di cui all'articolo 26, comma 2, del Dl 18/2020, la Legge di Bilancio cambia il riferimento.
Ne conseguirebbe che i lavoratori in precedenza definiti “fragili”, ossia quelli in possesso del riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravità, nonchè i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali ed attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, non avrebbero automaticamente diritto ad effettuare lo smartworking ma solo se tali patologie rientrino tra quelle tutelate dalla nuova norma.
Tuttavia i lavoratori disabili gravi e a quelli con figli disabili gravi (o non disabili fino a 12 anni di età) continueranno ad avere il diritto di priorità nell'accoglimento delle richieste di lavoro agile in base all'articolo 18, comma 3 bis, della legge 81/2017.
Ricordiamo che per avere diritto allo smartworking il lavoratore deve presentare al datore di lavoro una specifica certificazione sanitaria del medico di base che attesti l’esistenza della patologia o della condizione che dà diritto al beneficio.
A frionte di tale certificazione il datore di lavoro non può negare lo smartworking al dipendente, spostandolo, se necessario, ad altra mansione purché compresa nella medesima categoria d'inquadramento prevista dal contratto collettivo applicato e senza diminuzione di retribuzione.
LEGGE DI BILANCIO 2023 (Art. 1, comma 300)