LEGGE DI BILANCIO 2022: NORME IN MATERIA DI LAVORO –Legge 30 dicembre 2021 n. 234
E’ entrata in vigore il 1 gennaio 2022 la Legge 30 dicembre 2021 , n. 234 (Legge di Bilancio 2022 - Finanziaria), che ha introdotto nuove norme in materia di lavoro.
Di seguito le principali disposizioni:
TRATTAMENTI PENSIONISTICI (Art. 1, commi da 87 a 94)
PENSIONE ANTICIPATA (art. 1, comma 87): I requisiti per accedervi, da raggiungere nel 2022, sono: 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva.
Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data.
OPZIONE DONNA (art. 1, comma 88)
Viene mantenuto per il 2022 il trattamento di “Opzione donna”.
Ne potranno beneficiare le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età pari o superiore a 58 anni.
La domanda per accedere al beneficio dovrà essere presentata entro il 28 febbraio 2022.
FONDO USCITA ANTICIPATA DIPENDENTI PICCOLE E MEDIE IMPRESE (Art. 1, comma 89)
E’ stato istituito un Fondo (dotazione: 150 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024) destinato a favorire l’uscita anticipata dal
lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese
in crisi, che abbiano raggiunto un’età anagrafica di almeno 62 anni.
Con Decreto interministeriale, da adottare entro sessanta giorni, verranno definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione del Fondo.
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA GIORNALISTI ITALIANI (INPGI) - (Art. 1, commi da 103 a 118)
Con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall’INPGI verrà trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all’INPS e riguarderà i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti con rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.
I soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI, che abbiano maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente presso l’INPGI alla predetta data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la medesima normativa.
A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni saranno riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022.
A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 l’assicurazione infortuni continuerà a essere gestita secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022.
I trattamenti sono erogati dall’INAIL.
A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
ESONERI CONTRIBUTIVI (Art. 1, commi da 119 a 121, comma 137, commi 243-248)
ASSUNZIONE LAVORATORI DA AZIENDE IN CRISI (Art. 1, commi da 119 a 120)
I datori di lavoro privati che assumono nel 2022, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso il Ministero dello Sviluppo Economico hanno diritto all’esonero contributivo al 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 Euro annui.
ESONERO QUOTA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER, L’INVALIDITA’, LA VECCHIAIA E I SUPERSTITI PER I LAVORATORI DIPENDENTI (Art. 1, comma 121)
In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre.
ESONERO LAVORATRICI MADRI (Art. 1, comma 137)
In via sperimentale, per l’anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50 per cento l’esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro.
ASSUNZIONE LAVORATORI IN CIGS A SEGUITO DI ACCORDI DI TRANSIZIONE OCCUPAZIONALE (Art. 1, commi da 243 a 247)
Al datore di lavoro che assume con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito della stipula di accordi di transizione occupazionale (di cui all’articolo 22-ter del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come introdotto dalla Legge di Bilancio 2022), è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50 per cento dell’ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al lavoratore.
Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a 12.
CONGEDO DI PATERNITA’ (Art. 1, comma 134)
Vengono confermati il congedo obbligatorio di 10 giorni per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i 5 dalla nascita del figlio ed il congedo facoltativo di 1 giorno ulteriore, quest’ultimo in sostituzione della madre e con l’accordo della stessa, con riferimento al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
AMMORTIZZATORI SOCIALI (art. 1, commi da 191 a 220)
Vengono introdotte modifiche all’art. 1 del Decreto Legislativo n. 148 del 2015.
Di seguito le principali variazioni:
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Per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere alla data di presentazione della domanda è pari a 30 giorni (così ridotta dai tre mesi originari) – Art. 1, comma 191
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Per i contratti di solidarietà stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022 la riduzione media oraria non può essere superiore all’80 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Per i contratti di solidarietà stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Il trattamento retributivo perso è determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà – Art. 1, comma 199
E’ prevista anche la Proroga solo per il 2022 e fino a un massimo di 12 mesi (ai sensi dell’art. 22 bis del
d.lgs. n. 148/2015) dei contratti di solidarietà in scadenza (Art. 1, comma 200)
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Ai datori di lavoro che occupano + di 15 dipendenti e che stanno per terminare l’utilizzo di ammortizzatori a seguito di programmi per riorganizzazione o per crisi può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria in deroga finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero, pari a un massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili – ACCORDO DI TRANSIZIONE OCCUPAZIONALE -Art. 1, comma 200
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I datori di lavoro di cui all’art. 20 del d.lgs. n, 148/2015 che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale è riconosciuto un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di 52 settimane, fruibili dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023 - Art. 1, comma 216
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Per i datori di lavoro iscritti all’Inps con più di 15 dipendenti viene previsto, limitatamente all’anno 2022, un abbattimento di 0,630 punti percentuali dell’ordinaria aliquota di finanziamento della Cigs pari allo 0,90% (0,60% a carico impresa e 0,30% a carico lavoratore). Tale aliquota sarà quindi pari allo 0,27% (0,18% a carico del datore di lavoro e 0,09% a carico del lavoratore) - Art. 1, comma 220
Altre disposizioni rilevanti introdotte dalla norma sono:
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Estensione agli apprendisti di tutte le causali di Cigs
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Abbassamento a 50 dipendenti del limite numerico minimo per accedere al contratto di espansione.
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Procedura per la cessazione dell’attività produttiva di Aziende con oltre 150 dipendenti