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LAVORATORI IN  SMARTWORKING  RICOMPRESI NELLA BASE DI COMPUTO PER LE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE DI DISABILI - Interpello Ministero del Lavoro n. 3 del 2021  

I dipendenti in “smart working”, differentemente da quelli che utilizzano il c.d. “telelavoro”, rientrano nella base di computo per il collocamento obbligatorio.

Così ha disposto il Ministero del Lavoro nella sua risposta a un quesito formulato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro (Interpello n. 3/2021)

Come noto la Legge 68/1999 prevede che per calcolare la quota obbligatoria di persone disabili da assumere si debba tener conto di tutti i dipendenti con contratto di lavoro subordinato, eccetto eventuali tipologie espressamente escluse dalle normative.

I dipendenti in “telelavoro” sono, appunto, espressamente esclusi dal computo per il calcolo della quota di riserva ai sensi dell’art. 23 del Dlgs 80/2015.

Il Ministero del Lavoro ritiene che tale esclusione non valga, invece , per i lavoratori in smartworking.

Il telelavoro infatti, secondo il Ministero, ha la finalità sociale di le esigenze della vita privata con il lavoro e, per questo motivo, ha necessità di essere incentivato.

Lo smartworking, secondo il Ministero, ha una regolamentazione specifica e, differentemente dal telelavoro, è stato ampiamente utilizzato per ragioni di tutela della salute pubblica e di mantenimento della capacità produttiva delle Aziende.

Inoltre non esiste una disposizione normativa che, come per il telelavoro, escluda esplicitamente i dipendenti in smartworking dall'organico aziendale. E non si può nemmeno procedere per analogia, dato che i casi di esclusione dalla base di computo previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 68/1999 sono tassativi.

Infine, il Ministero ricorda che i dipendenti in smartworking sono computati nell'organico aziendale anche per altre finalità, es. con riferimento al calcolo del requisito dimensionale per accesso agli ammortizzatori sociali.

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