ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONE DI DONNE “SVANTAGGIATE” (LEGGE 178/2020) – INDICAZIONI INPS – Messaggio Inps n. 1421 del 6 aprile 2021
L'Inps, con il messaggio n. 1421 del 6 aprile 2021, fornisce chiarimenti in relazione all'applicazione dello strumento dell’esonero contributivo previsto dalla Legge n. 178/2020 (Bilancio 2021) a favore delle assunzioni di donne “svantaggiate” per il periodo 2021-2022.
TIPOLOGIA DI ASSUNZIONI AGEVOLATE
Il beneficio è concesso per l’assunzione a tempo determinato, a tempo indeterminato e per le trasformazioni da tempo determinato in tempo indeterminato nel periodo dal 1/1/2021 al 31/12/2022 di donne di almeno 50 anni di età (senza limiti di età in specifiche regioni), disoccupate per oltre 12 mesi o “prive di impiego regolarmente retribuito”.
IMPORTO MASSIMO
L’importo massimo dell’esonero contributivo è pari a 6.000 Euro annui.
PARAMETRI PER L’”ASSENZA DI IMPIEGO REGOLARMENTE RETRIBUITO”
I parametri per valutare l’assenza di impiego regolarmente retribuito sono due: la durata del rapporto di lavoro (per il rapporto di lavoro subordinato) e la remunerazione (per i lavoratori autonomi o parasubordinati).
I rapporti di lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi sono considerati non «regolarmente retribuiti».
I rapporti di lavoro autonomo sono considerati non “regolarmente retribuiti” se remunerati, su base annuale, con importo inferiore ai limiti esenti da imposizione Irpef (4.800 Euro in caso di lavoro autonomo e 8.145 Euro per le collaborazioni coordinate e continuative).
MOMENTO DI IDENTIFICAZIONE DEI REQUISITI PER L’ESONERO
I requisiti soggettivi identificanti la posizione di svantaggio devono essere verificati al momento dell'inizio del diritto all'agevolazione. Di conseguenza, se si intende richiedere il beneficio per un'assunzione a tempo determinato, il requisito di svantaggio deve sussistere alla data di assunzione e non a quella della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito deve essere valutato alla data della trasformazione.
DURATA DEL BENEFICIO
il beneficio spetta:
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fino a 12 mesi in caso di assunzione con contratto a termine (anche considerando eventuali proroghe);
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fino a 18 mesi in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato di un rapporto a termine agevolato
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per 18 mesi decorrenti dall'assunzione o dalla trasformazione in caso, di assunzione con contratto a tempo indeterminato o in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine non agevolato.