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DECRETO SOSTEGNI BIS: NUOVE NORME IN MATERIA DI LAVORO – Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 

E’ entrato in vigore il 26 maggio 2021 il Decreto Legge  n. 73/2021 (c.d. Decreto “Sostegni Bis”), che ha  introdotto nuove norme in materia di lavoro.

 

Di seguito le principali disposizioni:

 

CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA “SPECIALE” -  (Art. 40, commi 1 e 2) 

L’art. 40, commi 1 e 2 prevede per i datori di lavoro che riducano o sospendano l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid 19 la possibilità di presentare, in alternativa al ricorso ai trattamenti ordinari di cassa integrazione di cui al D.Lgsl. n. 148/2015, una domanda di Cigs (in deroga ai limiti di durata previsti dallo stesso D.lgs. con riferimento alla Cigo ordinaria e alla Cigs) per una durata massima di 26 settimane, nel periodo compreso tra il 26 maggio e il 31 dicembre 2021, alle seguenti condizioni:

  • l’azienda deve aver subito, nel primo semestre dell’anno 2021, un calo del fatturato del 50 per cento rispetto al primo semestre dell’anno 2019;

  • è necessario sottoscrivere un accordo sindacale finalizzato al mantenimento dei livelli occupazionali;

  • la riduzione media oraria non può essere superiore all’80 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall’accordo. Per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90 per cento nell'arco dell’intero periodo individuato dall’accordo;

  • per il calcolo del trattamento retributivo perso dal lavoratore non devono essere ricompresi gli aumenti retributivi eventualmente previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula dell’accordo. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in caso di eventuali successivi aumenti retributivi aziendali;

  • l’accordo deve specificare le modalità attraverso le quali l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l’orario ridotto (in questo caso il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale). 

 

Ai lavoratori impiegati a orario ridotto viene riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70 per cento della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l’applicazione del massimale previsto per la Cig.

L’Azienda non dovrà versare il contributo addizionale.

 

Non è possibile sospendere i trattamenti di Cigs o Solidarietà eventualmente in corso per accedere al nuovo strumento.

 

AMMORTIZZATORI EX D.LGSL. N. 148/2015 -  (Art. 40, comma 3)

Qualora l’Azienda presenti a decorrere dal 1° luglio 2021 la richiesta di utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dal d.lgs. n. 148/2015 (Cigo, Cigs e Contratti di Solidarietà) sarà esonerata dal pagamento del contributo addizionale per il periodo di utilizzo degli strumenti e comunque fino alla data ultima del 31 dicembre 2021. Tale beneficio è riconosciuto entro i limiti di spesa previsti nel d.l. n. 73/2021.

 

DIVIETO DI LICENZIAMENTO -  (Art. 40, comma 4)

Rimanendo il generale divieto di licenziamento fino al 30 giugno 2021 previsto dall’art. 8, comma 9 del d.l. n. 41/2021, le Aziende del settore industriale che utilizzino gli ammortizzatori sociali sopra indicati non potranno procedere a licenziamenti collettivi  e neppure recedere dal contratto di lavoro con i dipendenti per giustificato motivo oggettivo per tutta la durata del periodo di utilizzo degli ammortizzatori e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Sono fatti salvi i casi di cessazione definitiva dell’attività, di fallimento (quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione) nonché le ipotesi di accordo collettivo finalizzato a incentivare la risoluzione del rapporto di lavoro con il riconoscimento della Naspi.

 

CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE - (Art. 41)

L’art. 41 introduce, in via eccezionale dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, il contratto di rioccupazione.

Si tratta di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione.

La norma è soggetta all’autorizzazione della Commissione Europea.

Caratteristiche:

·        condizione necessaria per l’assunzione con contratto di rioccupazione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento deve avere una durata di sei mesi e durante il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.

·        al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto con preavviso decorrente dal medesimo termine. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

·        viene riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua.

Sono esclusi dall’esonero i premi e contributi INAIL  

L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi.

·        Il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento o il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con il contratto di rioccupazione, effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

 

CONTRATTO DI ESPANSIONE - (Art. 39)

L’art. 39 del D.L. n. 73/2021 prevede l’abbassamento della soglia dimensionale (ora 100 dipendenti) per l’accesso al contratto di espansione.

 

NASPI - (Art. 38)

E' prevista la sospensione, sino al 31 dicembre 2021, della riduzione del 3% mensile dell’importo della NASPI, a partire dal quarto mese di fruizione.

 

Decreto Legge n. 73 del 2021

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