SMARTWORKING O CONGEDO PER LA QUARANTENA DEL FIGLIO MINORE: LE CASISTICHE DIVENTANO TRE - Circolare Inps n. 132 del 2020
L’Inps, dopo la stratificazione normativa sul punto, che aveva generato qualche confusione interpretativa, con la circolare 132/2020 ha messo ordine in merito all' istituto del congedo per la quarantena del figlio minore.
Si tratta del congedo indennizzato al 50% della retribuzione, alternativo allo smartworking e condizionato all'eventuale assenza o smartworking dell'altro genitore.
Ricostruiamo le tappe dell'introduzione dell'istituto e vediamo la regolamentazione attuale.
L’art. 5 del Dl 111/2020 , in vigore dal 9/9/2020, ha previsto il diritto allo smart working per il genitore, lavoratore dipendente, per tutto o parte del periodo corrispondente alla quarantena del figlio convivente minore di 14 anni, disposta dall Asl territorialmente competente, per contatti che si siano verificati all’interno della scuola.
L'art. 21 bis del D.L. 104 del 2020, dopo la conversione in legge, ha esteso tale diritto anche in caso di contatti avvenuti in altri luoghi di socialità (attività sportive di base e l’attività motoria in palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi., frequentazione di lezioni musicali o linguistiche).
Il diritto può essere esercitato da uno solo dei genitori e non spetta qualora l’altro non svolga attività lavorativa. Solamente se la prestazione lavorativa del genitore non possa essere svolta in modalità agile è previsto, in alternativa, un congedo di durata corrispondente per tutto o parte del periodo di quarantena, con copertura dell’Inps con indennità pari al 50% della retribuzione, con contribuzione figurativa.
La Circolare n. 116/2020 dell'Inps ha fornito le istruzioni operative per tale congedo, specificando che può essere fruito per tutto il periodo di isolamento disposto dall’autorità sanitaria, anche se lo stesso viene prorogato. Inoltre può essere “replicato” in caso di ulteriori quarantene disposte per lo stesso o altri figli, purché tra il 9 settembre e il 31 dicembre 2020.
Oggi, come chiarisce la circolare Inps n. 132 del 2020, vi sono tre diverse discipline applicate:
1) Congedo per quarantena del figlio minore di 14 anni a seguito di contatto scolastico con persona positiva al Covid: è stato introdotto con il Dl 111/2020 ed è utilizzabile dal 9 settembre 2020
2) Estensione del congedo di cui al punto 1 ai casi di contatto avvenuto anche in ambito extrascolastico (durante lo svolgimento di attività sportiva o motoria presso strutture pubbliche o private, o durante lezioni musicali o di lingue): è stato introdotto con il c.d. “Decreto Agosto” ed è applicabile dal 14 ottobre 2020
3) Congedo per quarantena del figlio minore di 16 anni: se il figlio ha tra 14 e 16 anni non vi è diritto all’indennizzo economico del 50% ma solamente all’astensione dal lavoro e può essere utilizzato anche nel caso di sospensione delle lezioni in presenza: è stato introdotto dal D.L 137/2020 ed è valido dal 29 ottobre 2020.
Tali novità normative si ripercuotono anche sull'utilizzo dello smartworking "speciale" sopra visto, che diventa utilizzabile nei seguenti tre casi:
- figlio di età inferiore a 16 anni convivente con il genitore che richiede lo smartworking;
- quarantena disposta dalla Asl per il figlio a seguito di contratto verificatosi nel plesso scolastico, o nel luogo di svolgimento dell’attività motoria o sportiva o delle lezioni di musica o lingua;
- o, in alternativa alla quarantena, la sospensione della didattica in presenza disposta dalla scuola.
Ricordiamo che il beneficio del congedo alternativo allo smartworking può essere riconosciuto solo per periodi compresi entro il 31 dicembre 2020 ed è in ogni caso soggetto a un limite massimo di spesa (50 milioni di euro), raggiunto il quale l’Inps non prende in considerazione ulteriori domande. Anche il congedo può essere riconosciuto a un solo genitore e non spetta se l’altro lavora in modalità agile o non lavora affatto.
Leggendo la norma sembrerebbe di intendere che per il diritto allo smartworking, diversamente dalla misura alternativa del congedo, non sia prevista una scadenza: di conseguenza, se il provvedimento verrà confermato e rifinanziato anche dopo il 31 dicembre 2020, il lavoro agile costituirà l'unica possibilità per il genitore lavoratore di far fronte, seppure con retribuzione ridotta, alla quarantena del figlio (restano salvi i diritti per le madri nei tre anni successivi al congedo di maternità e per i genitori con figli disabili): ma ci si aspetta chiarimenti in merito, poiché quanto sopra costituirebbe un’ingiustificata penalizzazione per chi svolge mansioni incompatibili con lo smartworking.