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PROROGA ACAUSALE DEL CONTRATTO A TERMINE ANCHE DOPO LA 4^ PROROGA

Come noto l’art. 8 del D.L. n° 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”) consente eccezionalmente  la proroga o il rinnovo dei contratti a termine dopo i primi 12 mesi senza necessità di apporre una causale, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, nel rispetto della durata massima dei 24 mesi.

La nota n. 713/2020 dell’Ispettorato nazionale del lavoro afferma che è possibile avvalersi della speciale proroga sopra indicata anche qualora sia già stato utilizzato il  il numero massimo di 4 proroghe previsto in via ordinaria dalla legge per i contratti a termine.

Secondo l’Ispettorato è anche possibile, sempre in deroga alla normativa vigente, stipulare un nuovo contratto a termine acausale non aspettando di far decorrere 10 (o 20, a seconda della durata) giorni dalla scadenza del precedente contratto.

Inoltre l’ispettorato ribadisce che la data del 31 dicembre si riferisce esclusivamente alla formalizzazione della proroga o del rinnovo del contratto a termine , contratto che può estendere la sua durata anche oltre quella data

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