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SUPERAMENTO PERIODO DI COMPORTO - LICENZIAMENTO VALIDO ANCHE SE RITARDATO

La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 18960 dell’11 settembre 2020, ha stabilito che il datore di lavoro possa intimare il licenziamento al dipendente per superamento del periodo di comporto anche se è passato un notevole lasso di tempo dal superamento del periodo di comporto stesso.

Tale possibilità è subordinata al fatto che il datore di lavoro utilizzi questo intervallo di tempo per verificare la compatibilità della malattia rispetto alla prestazione richiesta al dipendente.

Quindi se il datore di lavoro, che licenzia il dipendente per superamento del periodo di comporto anche dopo diversi mesi dal termine del comporto, dimostra che ha utilizzato il tempo trascorso per valutare la sostenibilità delle assenze rispetto all’interesse aziendale di mantenerlo in forza in Azienda, tale licenziamento deve considerarsi legittimo.

 La Corte di Cassazione precisa che il requisito della tempestività, con riferimento al licenziamento per superamento del periodo di comporto, è rimesso alla valutazione del giudice nel caso concreto, tenuto conto di tutti gli elementi del giudizio e che la prova della non ragionevolezza del licenziamento spetta al lavoratore licenziato.

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