COLLABORAZIONI AUTONOME OCCASIONALI ex art. 2222 Cod. Civ.: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALL'ISPETTORATO DEL LAVORO – Legge 17 dicembre 2021 n. 215 - Note n. 29/2022, 109/2022, 393/2022 e 573/2022 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro
La Legge 17 dicembre 2021 n. 215, che ha convertito con modifiche il D.L. 146 del 2021, ha introdotto per le collaborazioni autonome occasionali ex art. 2222 del Codice Civile l’obbligo di una comunicazione preventiva all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio, come già previsto per il c.d. “lavoro intermittente”.
La comunicazione obbligatoria potrà essere effettuata dal Committente, fino al 30 aprile 2022, a mezzo sms o posta elettronica e dal 1 maggio 2022 (v. nota n. 573 del 2022 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro) dovrà essere realizzata esclusivamente attraverso il canale telematico messo a disposizione dal Ministero del Lavoro (accessibile tramite SPID e CIE). La comunicazione dovrà essere inviata prima che il lavoratore autonomo inizi a lavorare.
Per i datori di lavoro che non ottempereranno alla suddetta comunicazione oppure che provvederanno in ritardo alla sua effettuazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 Euro per ogni lavoratore autonomo occasionale per i quali si è configurata la violazione.
La previsione normativa sopra indicata modifica l’art. 14 del D. Lgsl. 81/08 (T.U. Sicurezza sul Lavoro).
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 29 del 2022, ha specificato che l'obbligo di comunicazione preventiva sopra indicato vale per i committenti qualificati come "imprenditori" e per quei lavoratori che sono inquadrabili nella definizione contenuta nell'art. 2222 del Codice Civile, ossia per i lavoratori autonomi occasionali.
Restano escluse dall'obbligo:
- le collaborazioni coordinate e continuative (c.d, "co.co.co");
- i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (convertito dalla Legge n. 96/2017),
rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
- le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere
tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA;
- i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi.
La nota sopra citata del Ministero del Lavoro contiene anche l'indicazione delle modalità e delle tempistiche di effettuazione della comunicazione sopra indicata e gli indirizzi mail delle diverse sedi territoriali dell'ITL, con l'individuazione dei criteri per individuare la sede competente a ricevere la comunicazione.
Su sollecitazione di alcune associazioni di categoria, tra cui FIEG, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con successiva nota n. 109 del 2022, ha introdotto ulteriori precisazioni.
L'INL ha chiarito che, essendo l'obbligo di comunicazione preventiva a carico dei soggetti qualificati come imprenditori, non è da estendersi, per esempio, alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche,, agli operatori del Terzo Settore e, in generale, agli altri Enti che svolgono attività di natura non commerciale.
Anche le Pubbliche Amministrazioni e le Aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall'obbligo di comunicazione preventiva, così come l'attività dei procacciatori occasionali e quella dei lavoratori dello spettacolo.
Inoltre, essendo tale obbligo limitato alle professioni non intellettuali, non si applica alle prestazioni dei correttori di bozze, dei progettisti grafici, dei lettori di opere in festival o in libreria, dei relatori in convegni e conferenze, dei docenti e dei redattori di articoli e testi – es. giornalisti iscritti all’albo ma anche contributors non ancora iscritti, ma che producono contenuti al fine di potersi iscrivere all’Albo stesso, docenti, avvocati, medici che scrivono occasionalmente articoli pubblicati dalle testate giornalistiche, etc..
Non conta invece, ai fini dall’esclusione dall’obbligo di effettuare la comunicazione preventiva, che la prestazione sia svolta con modalità a distanza.
Infine l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con successiva nota n. 393 del 2022, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ad altre casistiche di collaborazioni autonome occasionali non soggette all'obbligo di comunicazione preventiva di cui sopra.
Nello specifico si tratta, a titolo esemplificativo (per la totalità delle esclusioni previste si rimanda al testo della Nota), di:
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coloro che svolgono esclusivamente attività di volontariato, a fronte della quale percepiscono solo rimborsi spese;
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guide turistiche;
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traduttori, interpreti e docenti di lingua (a meno che non venga utilizzata una piattaforma digitale per gestire le assegnazioni dei progetti di traduzione o altro).
Invece le collaborazioni instaurate da Società a partecipazione pubblica e le prestazioni occasionali rese dai produttori assicurativi sono soggette a comunicazione preventiva obbligatoria all'INL.
Legge 215 del 2021: modifica art. 13, comma 1, D.L.146 del 2021