CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO SULLA NUOVA DISCIPLINA DEI CONTRATTI A TERMINE PREVISTA DAL D.L. N. 48/2023 -- Circolare Min.Lav. n. 9 del 9 ottobre 2023
Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 9 del 9 ottobre 2023, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 48/2023 alla disciplina dei contratti a termine.
In primo luogo il Ministero specifica, opportunamente, che la contrattazione collettiva, alla quale il Decreto Legge n. 48/2023 affida l’individuazione delle nuove causali del contratto a termine, da apporre ove la durata del contratto superi i 12 mesi, debba essere comunque “qualificata”, ossia in capo alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Precisazione, questa, alquanto opportuna, in considerazione del fatto che il testo del Decreto Legge n. 48/2023, in assenza dell’intervento della contrattazione collettiva “qualificata”, prevede la possibilità di individuare le causali del contratto a termine anche ad opera dei “contratti collettivi applicati in Azienda”: il Ministero sottolinea che rimane comunque valido il rispetto delle previsioni di cui all’art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015 in ordine alla qualificazione dei soggetti stipulanti i contratti collettivi.
Altra importante precisazione che si legge nella Circolare sopra indicata riguarda l’intervento, residuale, delle parti individuali nella previsione delle causali.
Tale intervento è espressamente consentivo dalla normativa fino alla data del 30 aprile 2024: il Ministero precisa che tale data debba essere riferita alla stipula del contratto di lavoro a termine e non alla sua durata che, pertanto, potrà anche andare oltre il 30 aprile 2024 (sempre nel rispetto della durata massima prevista dalla legge per i contratti a termine, ossia 24 mesi).
Riguardo all’individuazione delle causali effettuate dai contratti collettivi in attuazione della previgente disciplina normativa, ai sensi del c.d. Decreto Sostegni-bis (Decreto Legge n. 73/2021), le stesse rimangono valide per il periodo di vigenza del contratto collettivo.
Qualora, invece, i contratti collettivi si siano limitati ad effettuare un mero rinvio alle fattispecie legali di cui al Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87 – c.d. Decreto Dignità - , le relative clausole devono ritenersi superate in quanto riferite ad una normativa non più vigente. In tal caso si applicheranno, ove presenti, le clausole dei contratti collettivi applicati in Azienda oppure, in mancanza di queste ultime, le eventuali causali dettate fino al 30/04/2023 dalle parti individuali.
Rimango valide le causali introdotte da qualsiasi livello della contrattazione collettiva “qualificata” purchè non si limitino a rinviare a fattispecie previste dalla disciplina previgente ormai superata dalla nuova normativa.
Il Ministero specifica anche, in applicazione del nuovo comma1-ter del Decreto Legge n. 48/2023, che a decorrere dal 5 maggio 2023 (data di entrata in vigore del medesimo Decreto) è possibile far ricorso al contratto a termine per un ulteriore periodo massimo di 12 mesi senza ricorrere alle causali, indipendentemente dall’esistenza di rapporti antecedenti già intercorsi tra le Parti in forza di contratti stipulati prima del 5 maggio 2023. Occorre però, in ogni caso, rispettare la durata massima del contratto a termine di 24 mesi normativamente prevista. Il termine “contratti stipulati” si riferisce sia a rinnovi di precedenti contratti a termine sia a proroghe di contratti già in essere.
La Circolare affronta anche altri aspetti della nuova normativa (contratto a termine nella Pubblica Amministrazione/Università private/Enti pubblici di ricerca, causale sostitutiva nel contratto a tempo determinato, somministrazione di lavoro a tempo indeterminato) per i quali rinviamo al testo allegato della Circolare.