COLLABORAZIONI OCCASIONALI
Le prestazioni autonome occasionali sono disciplinate dall’art. 2222 del Codice Civile.
Deve trattarsi di attività:
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svolte NON in modo professionale (chi le svolge NON deve avere partita iva)
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occasionali, quindi del tutto episodiche, “one shot”, svolte in modo NON abituale o continuativo
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NON coordinate con il committente (questo perché non si tratta di “collaborazioni coordinate e continuative”, le cosidette “co.coco.”), nel senso che le attività devono essere svolte fuori dal ciclo produttivo dell’Azienda (es. affidare ad un soggetto esterno la configurazione dei PC aziendali da parte di un’Azienda che non svolge attività di configurazione PC)
Fino all’importo di Euro 5.000,00 annui il datore di lavoro è tenuto ad applicare solamente una ritenuta di acconto del 20% sulla somma erogata, senza versamento di contributi previdenziali.
Però attenzione! se il reddito fiscalmente imponibile del collaboratore occasionale supera i 5.000 Euro nell’anno solare, sommando i compensi allo stesso erogati da tutti i committenti di lavoro, il lavoratore deve iscriversi alla Gestione Separata Inps: questo significa che il lavoratore, ma anche il il datore di lavoro, deve pagare i contributi previdenziali sulla somma erogata.
Conviene quindi, all’atto dell’instaurazione di un contratto di lavoro autonomo occasionale, far dichiarare al collaboratore che, al momento della stipula del contratto e considerando la somma pattuita per il contratto, lo stesso collaboratore, sommati tutti i corrispettivi dell'anno, non supera un guadagno di Euro 5.000 annui.
Seppure non sia obbligatorio tuttavia è consigliabile stipulare per iscritto il contratto di collaborazione autonoma occasionale.
Il soggetto che effettua la prestazione occasionale di lavoro autonomo è tenuto a rilasciare al soggetto committente della prestazione, una ricevuta “non fiscale“.
La ricevuta per Prestazione Occasionale ha carattere di “quietanza di pagamento“, quindi la sua emissione certifica l’avvenuto pagamento della prestazione.
La Legge 17 dicembre 2021 n. 215, che ha convertito con modifiche il D.L. 146 del 2021, ha introdotto per le collaborazioni autonome occasionali ex art. 2222 del Codice Civile l’obbligo di una comunicazione preventiva all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio, come già previsto per il c.d. “lavoro intermittente”.
La comunicazione obbligatoria dovrà essere effettuata dal Committente a mezzo sms o posta elettronica, prima che il lavoratore autonomo inizi a lavorare.
Per i datori di lavoro che non ottemperino alla suddetta comunicazione, oppure che provvedano in ritardo alla sua effettuazione, è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 Euro per ogni lavoratore autonomo occasionale per i quali si è configurata la violazione.
La previsione normativa sopra indicata modifica l’art. 14 del D. Lgsl. 81/08 (T.U. Sicurezza sul Lavoro).
Ricordiamo che la Legge Biagi (DLgs n 276/2003) aveva introdotto le c.d. prestazioni di lavoro “occasionali” (“mini co.co.co”) che si caratterizzavano essenzialmente per due requisiti: durata non superiore a 30 giorni con lo stesso committente in un anno e compenso non superiore a € 5.000 da ogni committente.
La Legge Biagi è stata abrogata a partire dal 25 giugno 2015, giorno di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015 (Jobs Act).
Tale disposizione ha, sostanzialmente, abrogato la prestazione occasionale, con le caratteristiche sopra indicate (durata e soglia di compensi). Quindi, ad oggi, l’unica disciplina giuridica che definisce le Prestazioni Occasionali è l’articolo 2222 del codice civile, che regola le “collaborazioni autonome occasionali” sopra descritte.