CESSAZIONE DELLE PROROGHE E RINNOVI AGEVOLATI PER I CONTRATTI A TERMINE PER LE AZIENDE CHE UTILIZZANO LA CASSA INTEGRAZIONE EX DECRETO SOSTEGNI BIS
A decorrere da luglio 2021 le Aziende del settore industriale che utilizzeranno la Cigo o la Cigs prevista dall’art. 40, comma 3, del Decreto Legge Sostegni-bis non potranno più avvalersi delle deroghe alla normativa ordinaria previste per i rinnovi e le proroghe dei contratti a tempo determinato.
Tali deroghe consentono tuttora alle Aziende di rinnovare o prorogare per un massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti a tempo determinato anche senza apporre le c.d. «causali» (ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi del contratto a termine).
Questa possibilità è concessa, fino al 31 dicembre 2021 alle Aziende che utilizzano la Cassa Integrazione “emergenziale” per Covid-19.
L’art. 40, comma 3, del Decreto Legge Sostegni-bis prevede il ritorno all’utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dal d.lgs. n. 148/2015 (con alcune modifiche), con eliminazione di quelli c.d. “emergenziali”.
Vengono meno, di conseguenza, anche le agevolazioni connesse alle Aziende per l’utilizzo “semplificato” dei contratti a tempo determinato.
Viene ripristinata anche la piena operatività dell’articolo 21, comma 1, lettera c) del Dlgs 81/2015, che stabilisce il divieto di utilizzo dei contratti a termine «presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato».